Si addensano le nebbie intorno alla questione di equiparare pene e sanzioni per chi rifiuta di sottoporsi al test per alcol o droga rispetto a chi viene trovato positivo alla guida di un veicolo altrui.
Nasce tutto dalla sentenza n. 14169/15 pronunciata dalla Quarta sezione penale della Corte di Cassazione e depositata la scorso 8 aprile. Gli ermellini stabiliscono che il raddoppio del periodo di sospensione della patente previsto per quando si guida un veicolo non di proprietà (perché se proprio si dovrebbe confiscare) scatta sia per chi risulta positivo ai test sia per chi rifiuta di sottoporvisi. La pronuncia arriva a seguito della “faticosa lettura” degli articolo 186 e 187 del Codice della Strada, che riguardano rispettivamente alcol e droga e risultano intrecciati tra loro presentando una serie di rinvii nei testi che produce un “imperfetto coordinamento testuale”. La ratio che viene dunque presa in considerazione dalla Quarta sezione penale è quella di sanzionare il rifiuto di sottoporsi ai test in modo tale da scoraggiarlo. Viene così allineato il reato di rifiuto all’ipotesi più grave di positività ai test (che ha rilevanza penale sia nel caso dell’alcol che in quello della droga) in modo tale da non rendere “conveniente” sottrarsi agli accertamenti. Riassumendo potremo dire che la Cassazione desume che se il Codice della strada prevede le stesse pene sia per chi si rifiuta sia per chi risulta positivo la parità deve essere estesa anche alle sanzioni amministrative.
Ma qualche giorno dopo il deposito della sentenza n. 14169/15 la stessa Quarta sezione penale smentisce se stessa con sentenza n. 15184/15 del 13 aprile scorso. Naturalmente la composizione del collegio è diversa tra le due sentenze, in quanto l’ultima si riferisce ad un’udienza del 24 marzo scorso nella quale l’imputato aveva rifiutato sia il test sull’alcol che sulla droga, e la prima ad un’udienza del 16 ottobre 2014 in cui veniva rifiutato solo il test sulla droga.
Dunque l’applicabilità del raddoppio della sospensione della patente anche per i guidatori che rifiutano di sottoporsi al test dell’alcool o della droga quando guidano un veicolo altrui non ha più validità.
Il rifiuto e la positività vanno trattate in misura diversa secondo la sentenza n.15184/15, attenendosi ad un’interpretazione letterale delle norme che prevedono un trattamento analogo solo riguardo alle “pene” e non anche alle sanzioni amministrative accessorie quale è appunto la sospensione della patente. Se il legislatore avesse voluto ciò avrebbe dovuto stabilirlo espressamente. Dunque i giudici che hanno depositato la sentenza il 13 aprile scorso affermano che è giusto non equiparare rifiuto e positività, perché la loro gravità è differente.
Il lavoro della Quarta sezione procede poi con due ordinanze, la n. 15765/15 e la n. 15757/15 depositate il 15 aprile scorso, il cui perno ruota sempre intorno agli articoli 186 e 187 del Codice della Strada. La pronuncia riguarda le aggravanti previste per chi provoca un incidente e la questione viene rimandata alle Sezioni Unite.
Gli articoli citati puniscono il rifiuto rinviando alle sanzioni previste in caso di positività al test. Tali sanzioni però, vanno a loro volta combinate con altri commi o periodi che le aggravano in casi specifici, come la guida di un veicolo altrui o l’aver causato un incidente. In entrambe queste ipotesi l’aggravante è costituito dal raddoppio del periodo di sospensione della patente e nel caso dell’incidente si aggiunge l’inapplicabilità del beneficio della conversione della pena in lavori di pubblica utilità. L’ordinanza 15756 entra nel merito del raddoppio della sospensione e cita quattro sentenze del 2014, due che lo applicano (22687 e 51731) e due che lo escludono (9318 e 43845), e torna sul fatto he i rinvii riguardano le “pene” mentre la sospensione ha natura amministrativa.
L’ordinanza 15757 riguarda il lavoro di pubblica utilità e sottolinea il contrasto esistente tra sentenze contemporanee, aggiungendo che tra la positività e il rifiuto c’è una “diversità ontologica” e che non c’è rapporto tra l’aggravante dell’aver causato l’incidente con le attenuanti generiche.
La confusione generata dalla difficoltà di lettura degli articoli del Codice deve essere affrontata in primo luogo dal Senato, che sta discutendo un riordino delle sanzioni nell’ambito della tanto attesa riforma.