Il Tribunale di Napoli si è espresso in merito alla questione della guida in stato di ebbrezza con una soglia di alcolemia superiore dello 0,1 g/l rispetto al limite consentito per non incorrere in una sanzione di rilevanza penale.

etilometro

Se l’etilometro attesta che il guidatore ha un grado alcolemico compreso tra lo 0,5 e lo 0,8g/l scatta solo la sanzione amministrativa; qualora l’esito corrisponda ad un dato superiore allo 0,8 g/l si rientra nel penale. Una recente sentenza del Tribunale partenopeo ne stravolge in parte la visione e lo stesso orientamento viene ripreso dal Giudice di Pace di Aosta.

Basandosi su un esperimento scientifico che confronta i dati con il responso delle analisi del sangue, il Tribunale di Napoli ribadisce come il livello di tolleranza possa variare da persona a persona a seconda di determinati parametri (età, sesso, cibo assunto, tempo intercorso dall’assunzione, stato di salute generale, livello di stanchezza, assunzione di psicofarmaci, abitudini di vita) e che se l’etilometro supera di solo 0,1 g/l la soglia di rilevanza penale, attestandosi così a 0,9 anziché 0,8 g/l, si possa comunque rimanere nell’ambito della sanzione amministrativa. I fattori sopra ricordati, infatti, possono influire sensibilmente sull’assorbimento dell’alcol nel sangue. A tal proposito la difesa ha prodotto una perizia, ossia un accertamento tecnico già adottato in un altro procedimento penale davanti al Gip del tribunale di Genova: “Nell’esperimento furono somministrate sostanze alcoliche all’indagato ligure, che venne poi contestualmente sottoposto all’alcoltest con lo stesso strumento utilizzato a Napoli e all’esame del sangue: è emerso che il tasso alcolico misurato attraverso l’espirato e quello effettivamente presente nell’organismo era superiore a quello reale in un range compreso tra il 10 e il 27,3 per cento. E soprattutto per via del fattore di conversione: in Italia è adottato quello medio di 2.100 ml di aria laddove in concreto sussistono soggetti caratterizzati da un valore più basso (fino a 1.787), rispetto ai quali si determina una sovrastima rispetto al valore reale dell’alcolemia misurata dall’etilometro. Insomma: l’esperimento genovese non può essere ripetuto a Napoli, come chiedeva la difesa, ma applicandolo all’indagato partenopeo il valore accertato dall’etilometro dovrebbe essere ridotto dall’0,09 allo 0,25, e quindi oscillerebbe in una fascia compresa tra 0,81 allo 0.65. Non c’è quindi alcuna certezza per far scattare la sanzione penale”.

Anche il Giudice di Pace di Aosta si attesta sulla stessa linea tanto che dichiara che uno “sforamento” lieve dei limiti rende “effettivamente incerto” il rilevamento, dunque legittimo il dubbio sull’attendibilità del dato, optando per l’applicazione della sanzione amministrativa al posto della penale.