La Terza sezione civile del Tribunale di Torino, con le sentenze d’appello 1530/2017 del 22 marzo e 657/2017 del 7 febbraio, si pronuncia in merito alle clausole presenti nei contratti r.c. auto e che impongono, in caso di danno, la riparazione da un cliente convenzionato con la compagnia assicurativa in cambio di uno sconto sulla polizza. Tale clausola è stata definita vessatoria in quanto è un “restrizione alla libertà contrattuale nei rapporti coni terzi”. Se ne esclude invece l’invalidità se viene dimostrato che l’impegno è stato negoziato tra compagnia e cliente oppure se quest’ultimo l’approva firmando immediatamente sotto la clausola stampata, come vogliono gli artt. 1341 e 1342 del Codice civile che impongono l’approvazione specifica per iscritto da parte del contraente, considerato la parte debole.