Una sentenza del Tribunale di Caltanissetta dello scorso 25 novembre affronta la controversa questione della visibilità dell’autovelox, in seguito al ricorso in appello di un conducente multato.
Il giudice di merito ha stabilito che la multa per eccesso di velocità è valida anche in caso di autovelox non visibile, ma la postazione deve essere ben segnalata da cartelli o dispositivi luminosi. Il Tribunale siciliano scioglie così un nodo, già affrontato in precedenza dalla Cassazione, per cui l’articolo 142, comma 6-bis del Codice della Strada parlerebbe di “visibilità” riferendosi proprio alla segnaletica di preavviso e non alla postazione in cui è collocato l’apparecchio per il rilevamento.
Il comma 6-bis infatti dispone che le postazioni di rilevamento della velocità devono essere “preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi. Secondo il giudice di Caltanissetta “la ‘segnalazione’ e la ‘visibilità’ devono caratterizzare non già la postazione dell’autovelox in sé, intesa in senso fisico – ossia quale insieme di personale e mezzi preposti al controllo del traffico – quanto, piuttosto, la sua presenza nei pressi della sede stradale”.
Respingendo quindi il ricorso del conducente, la Corte d’Appello specifica che per la validità del verbale basta che l’autovelox sia adeguatamente segnalato così come prescrive il Codice della Strada “essendo irrilevante l’ulteriore visibilità della postazione di controllo in sé”.