Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 194 del 20 gennaio 2016, ha stabilito che la multa per eccesso di velocità rilevata da un autovelox su un tratto urbano è valida anche se la strada non ha per tutta la sua lunghezza le caratteristiche richieste dalla legge per autorizzare i controlli automatici, purché tali caratteristiche persistano nel tratto in cui è stato installato l’occhio elettronico.

10 07 2007Polizia controlli velocità multanova autovelox telelaser Ph.FotoLive Ettore Ranzani

La sentenza risponde all’appello promosso da un automobilista che si era visto già confermare la sanzione per eccesso di velocità dal giudice di pace. L’automobilista sosteneva che l’autovelox era installato su una strada che non aveva le caratteristiche per consentire postazioni fisse automatiche non presidiate da agenti, in quanto non si trattava di una strada urbana a scorrimento per la mancanza di due requisiti: avere semafori a tutti gli incroci e aree per la sosta solo esterne alla carreggiata. Sia il giudice di pace che i giudici del Tribunale di Firenze hanno fanno presente come la strada in questione risultasse inserita legittimamente nell’elenco prefettizio di quelle su cui sono consentiti i controlli automatici di velocità. Inoltre in appello è stato fatto proprio il parere 1380/11 del Ministero delle Infrastrutture per cui “raramente le strade hanno una medesima caratteristica lungo tutto il loro tratto”. Per cui “la classificazione di una strada può essere operata anche per tratti, purché i tratti siano ragionevoli e non siano una successione con alternanze tanto frequenti tali da non far riconoscere all’utente il tipo di strada sulla quale sta circolando”. Dovrà quindi essere il giudice a decidere se la strada presenta questi requisiti.

La strada su cui è avvenuta l’infrazione, secondo il Tribunale di Firenze, poteva ritenersi nel tratto in questione una strada urbana di scorrimento, nonostante la presenza di un’intersezione a raso che secondo i giudici non può nemmeno essere definita una “vera” intersezione poiché l’area comune non è transitabile per via della presenza di una striscia continua che dal punto di vista legale stabilito dal Codice della Strada non può essere oltrepassata, anche se fisicamente valicabile. Inoltre il tratto a cui si fa riferimento, sebbene non sia lungo come richiede il ministero, ha il requisito di essere riconoscibile come diverso dal resto della strada perché presenta segnali che rendono l’idea della separazione tra la carreggiata principale e i controviali laterali.