La Prima sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n.37606 del 2015, ha ribaltato i suoi precedenti indirizzi i merito al dolo eventuale la cui applicabilità è valida anche nei sinistri stradali.

La Suprema Corte ha chiamato in causa una sentenza delle Sezioni Unite, la n. 33343 del 2014, sebbene il precedente abbia natura diversa rispetto ad un sinistro stradale poiché si riferisce al caso ThyssenKrupp. L’interesse degli Ermellini riguardava esclusivamente il principio affermato da tale sentenza, ossia per esserci dolo eventuale “occorre la rigorosa dimostrazione che l’agente (il responsabile, ndr) si sia confrontato con la specifica categoria di evento… aderendo psicologicamente ad esse”. Per “specifica categoria di evento, nel caso degli incidenti stradali, si intende la possibilità di causare la morte di qualcuno.

Il caso di specie riguardava l’omicidio di un pedone da parte del conducente di un Suv, sotto l’effetto di alcool, che per eludere un controllo della Polizia Stradale di Bolzano ha intrapreso una fuga senza cambiare la traiettoria pur accorgendosi che in quel modo avrebbe investito il pedone. Inoltre l’imputato non aveva paura di ferirsi, proprio perché a bordo di un mezzo imponente e avendo poi continuato la sua fuga a piedi se ne deduce che possano ritenersi fondati i requisiti per il dolo eventuale così come previsto dalla sentenza delle Sezioni Unite.