La III Sezione Civile della Corte di Cassazione, con sentenza 4669/2016, ha ribadito come negli incidenti stradali che coinvolgano veicoli a motore immatricolati all’estero, la copertura assicurativa comprenda, oltre ai danni alle persone, anche i danni alle cose trasportate. Le merci in questo modo vengono tutelate dalla carta verde, che copre gli stessi danni della polizza nazionale a cui è abbinata.
Nel caso di specie a chiedere il giudizio degli Ermellini è stata una società che citava in causa l’Uci, l’Ufficio Centrale Italiano che gestisce nel nostro Paese la carta verde. Citava inoltre anche il proprietario e il conducente di un autoarticolato straniero per ottenere il risarcimento dei danni alla merce causati in seguito ad una brusca frenata.
In primo grado il giudice accoglieva la domanda ma la sentenza era stata impugnata dall’Uci che in Appello si era visto riconoscere la ragione. I giudici di merito infatti escludevano la garanzia per i danni alle cose trasportate, facendo riferimento all’articolo 6 della legge 990/1969, legge che all’epoca dei fatti era vigente e solo successivamente modificata nell’articolo 125 del Codice delle Assicurazioni. L’articolo 6, congiuntamento all’articolo 1 della stessa legge, che stabilisce come regola generale l’obbligo di Rc auto, era esteso ai terzi trasportati dal Dl 857/1976 ma nell’interpretazione dell’Appello si escludevano i danni alle cose quando il risarcimento era di competenza dell’Uci.
I giudici di Piazza Cavour hanno invece completamente ribaltato quanto definito in sede di Appello motivando la sentenza con il richiamare proprio il contenuto dell’articolo 6 della legge 990 per cui l’obbligo assicurativo dell’Uci “nei limiti e nelle forme stabilite dalla presente legge” va posto in correlazione con il primo comma dell’articolo 1, dunque con l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dall’articolo 2054 del Codice civile per i danni da circolazione dei veicoli cagionati a persone o a cose.
A conferma di ciò la Cassazione cita anche l’articolo 128 del Codice delle Assicurazioni che prevede un apposito massimale per i danni alle cose.
Dunque, la Suprema Corte, parte dalla ratio dell’articolo 6 della legge 990, che è quella di “non rallentare i traffici commerciali e gli spostamenti delle persone” e “non rendere onerosa o complicata per le vittime la tutela dei propri diritti come avverrebbe se il danneggiato dovesse chiedere il risarcimento dei danni ad un assicuratore straniero”.