La Cassazione, con sentenza 16610/2016, fa chiarezza in merito alle pene derivanti dall’aver causato un sinistro mortale durante una gara di velocità illegale e dichiarando la legittimità di applicare, accanto al reato di corsa vietata, quello di omicidio stradale purché si dimostri che la morte sia stata conseguenza diretta e immediata di un’infrazione diversa e ulteriore rispetto al divieto di gareggiare in velocità.

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Nel caso di specie tre automobilisti si erano sfidati in una folle corsa su un raccordo autostradale urbano, spostandosi repentinamente di corsia in corsia. Durante una di queste manovre azzardate l’auto che era in testa entra in una galleria, ma tallonata da quelle che seguivano, nel rientrare nella corsia di destra tampona violentemente un’auto estranea, provocando la morte di un bambino e il ferimento di due adulti. La Corte d’Appello aveva ritenuto giusto condannare i ricorrenti sia per il reato di gara proibita con morte e lesioni con pena a 4 anni di reclusione, sia per il reato di omicidio colposo con violazione delle norme della circolazione stradale con pena di ulteriori 4 anni. La causa dell’incidente, infatti, veniva ravvisata dai giudici di merito nel mancato rallentamento entrando in galleria da parte dell’auto che ha tamponato, tallonata dai due avversari, e il passaggio repentino al buio aveva impedito al tamponante di scorgere l’auto tamponata.

La Cassazione sottolinea come non sia possibile addebitare due volte ad una persona la morte di un’altra, come invece aveva fatto la Corte d’Appello riconoscendo sia il reato di gara con morte che di omicidio colposo. Dunque i giudici di Piazza Cavour hanno riqualificato il reato di gara con morte in quello meno grave di gara proibita, escludendo che il reato di omicidio colposo, vista la gravità dei fatti, potesse essere assorbito dal reato di gara con morte. Questo perché la condotta di guida su cui si sorreggeva l’omicidio colposo non era “perfettamente sovrapponibile” alla gara con morte, in quanto l’incidente non è stato causato dallo svolgimento della gara ma dal mancato rallentamento entrando in galleria, definito di “assoluta centralità nella catena causale”.

Gli ermellini definiscono così anche il futuro orientamento in seguito all’introduzione del reato di omicidio stradale che prevede in un caso come questo una pena base da 5 a 10 anni di reclusione, simile a quella prevista per il reato di gara con morte (dai 6 ai 10 anni) ma alla quale si somma il reato di gara proibita e il reato di fuga, come in questo caso, che fa scattare l’aumento di pena da un terzo a due terzi previsto dalla nuova norma.