La Cassazione ha accolto il ricorso di una donna vittima di incidente stradale insieme alla figlia mentre alla guida dell’auto c’era il marito, motivando la sua decisione nella sentenza n. 16181/2015. La questione in discussione riguarda il diritto del terzo trasportato di vedersi risarcire il danno dovendo provare solo lo stesso e non anche le modalità dell’incidente, ossia la responsabilità dei conducenti.

Nel caso di specie la donna chiedeva il risarcimento del danno patito da lei stessa e dalla figlia alla compagnia assicuratrice, richiesta accolta dal giudice di pace ma respinta in appello dal tribunale di Forlì,  che ritenendo che non ci fosse stata collisione diretta tra i veicoli non poteva essere applicata la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, 2° comma, c.c.

Il ricorso in Cassazione, fatto sulla base di quanto stabilito dall’art. 141 del Codice delle Assicurazioni è invece andato a buon fine. L’art 141 infatti  prevede che “il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato è trasportato al momento del sinistro, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”. Questo perchè, come ricordano gli Ermellini, il terzo trasportato deve essere agevolato “nel conseguimento del risarcimento nei confronti dell’assicuratore, risparmiandogli l’onere di dimostrare l’effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”.