La clausola compromissoria, inserita nelle condizioni generali di un contratto di assicurazione, che prevede un meccanismo di corresponsione dell’onorario degli arbitri indipendente dall’esito della controversia è stata giudicata dalla III Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 13312 del 30 giugno 2015, come vessatoria.
Ciascuna parte è infatti dovuta al pagamento del compenso dell’arbitro nominato e di metà di quello dovuto al terzo, sia che vinca sia che perda e l’onorario degli arbitri è sì correlato al valore della causa ma non in maniera proporzionale. La Cassazione stabilisce che la clausola non può limitare il diritto dell’assicurato a essere sollevato dalle conseguenze pregiudizievoli del sinistro, obbligandolo al pagamento di tali onorari non proporzionati a quelli riconosciutigli a titolo di risarcimento dei danni.