Tutti i danni alla persona derivanti da sinistro stradale che comportano conseguenze temporanee o permanenti dall’1% al 9% di danno biologico dovranno essere risarciti esclusivamente sulla base della tabella ministeriale contenuta nell’articolo 139 del Codice delle Assicurazioni e non più riferendosi alla tabella del Tribunale di Milano che prevedeva importi più alti.
La Corte Costituzionale ha dichiarato, con sentenza 235 del 16 ottobre scorso, non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata da alcuni giudici in merito all’articolo 139 del Codice delle Assicurazioni. Calcolare gli indennizzi, in seguito ad incidenti stradali di lieve entità, sulla base dei valori indicati dal Codice delle Assicurazioni, anziché applicare quelli più generosi elaborati dalla giurisprudenza, è legittimo.
In sostanza il danno biologico derivante da sinistro stradale viene risarcito in misura più contenuta secondo quanto stabilito dalla tabella per la liquidazione del danno alla persona contenuto nell’articolo 139 del Codice delle Assicurazioni, rispetto a quanto possa esser deciso dai magistrati se la lesione fosse derivata da altra origine.
Proviamo a fare qualche esempio. Un ragazzo di 18 anni riporta una frattura isolata e parziale del bacino (ali iliache) con una menomazione dell’8% per danno biologico: se il danno è conseguenza di un sinistro stradale il risarcimento che ad egli spetta può variare dai 12.800 euro ai 15.400 euro circa; se il danno ha avuto altra causa la tabella alla quale si dovrà fare riferimento per il risarcimento è quella del Tribunale di Milano e la forbice si allarga dai 17.300 euro ai 26.000 euro.
Citiamo un altro caso: un uomo di 45 anni riporta un danno alla spalla sinistra con limitazione funzionale permanente sui movimenti di elevazione e proiezione, con una menomazione del 6% per danno biologico. In base al Codice delle Assicurazioni, se il danno è conseguenza di un incidente stradale, avrà diritto ad un risarcimento compreso tra i 6.600 euro e gli 8.000 euro; se invece l’uomo è rimasto vittima di un incidente sul lavoro bisognerà attenersi alle tabelle dei Tribunale di Milano e dunque avrà diritto ad esser risarcito con una cifra che può andare dai 9.300 ai 14.000 euro.
Alla Consulta si chiedeva se la tabella prevista dal Codice delle Assicurazioni violasse i principi della Costituzione che disciplinano la tutela dei diritti primari e l’uguaglianza tra le persone. A quanto sembra niente di tutto ciò, in quanto la Corte ha ritenuto ammissibile la tabella del Codice delle Assicurazioni, che pur riconoscendo un diritto risarcitorio inferiore, consente di avere un “livello accettabile e sostenibile di premi assicurativi”. Anzi, secondo la Consulta la vittima di un incidente stradale, a differenza di chi resta vittima di altra causa, ha la certezza di soddisfare i propri diritti, sia per la garanzia patrimoniale prestata dalle imprese di assicurazione, sia per la possibilità di citare in giudizio la Compagnia, sia per la tutela del Fondo di garanzia vittime della strada. Queste certezze si traducono nel costo sociale pagato da ogni utente in premi assicurativi. Restando basso il costo dei risarcimenti resta basso anche quello delle polizze, da qui la legittimità di una tabella che limita il ristoro del danno alla salute.