La VI Sezione Civile della Corte di Cassazione ha depositato, lo scorso 30 agosto, la sentenza n. 17407 del 2016 con la quale stabilisce che il danno biologico successivo ad un incidente stradale non può essere decurtato di quanto già pagato dall’Inail per retribuzioni non percepite o spese mediche anticipate.
Per motivare tale sentenza gli Ermellini fanno ricorso, in primis, all’articolo 142 del Codice delle Assicurazioni e in seguito all’articolo 1916 del Codice Civile, così come interpretato dalla Corte Costituzionale.
L’articolo 142 del Codice delle Assicurazioni afferma il principio dell’intagibilità del diritto al risarcimento del danno biologico, ragion per cui ne consegue l’obbligo per l’assicuratore sociale di versare l’indennizzo. La seconda motivazione addotta dalla Suprema Corte fa leva invece sull’illegittimità dell’articolo 1916 del Codice Civile, rilevata dalla Corte Costituzionale, per la parte in cui consente all’assicuratore di avvalersi, nell’esercitare il diritto di surrogazione nei confronti del terzo responsabile (in questo caso l’Inail), “anche delle somme da questo dovute all’assicurato a titolo di risarcimento del danno biologico”. In sostanza l’Inail versa un indennizzo per il quale si rifarà sull’Assicurazione che non ha però il diritto di decurtare quelle spese dal danno biologico che dovrà comunque versare alla vittima.