La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3260/2016, ha sottolineato come sia sempre necessario un accertamento caso per caso della sofferenza psicologica subita in seguito ad un incidente stradale. In sostanza la liquidazione del danno morale non deve tradursi in una percentuale di quello biologico, al fine di non incorrere in una duplicazione dei risarcimenti per il medesimo pregiudizio.

Danno-morale-danno-parentale-e-danno-alla-vita-da-sinistro-stradale.-La-storica-Sentenza-della-Corte-di-Cassazione-670x280

Il metodo percentuale “va utilizzato solo come parametro equitativo, fermo restando l’accertamento con metodo presuntivo – attenendo la sofferenza morale ad un bene immateriale – dell’esistenza del pregiudizio subito, attraverso l’individuazione delle ripercussioni negative sul valore uomo sulla base della necessaria allegazione del tipo di pregiudizio e dei fatti dai quali lo stesso emerge da parte di chi ne chiede il ristoro“.

Nel caso di specie si trattava del ricorso di un giovane, rimasto invalido al 100% dopo essere stato travolto da un automezzo. La vittima chiedeva un incremento della quantificazione del danno non patrimoniale sotto il profilo del danno morale soggettivo, in riferimento al riconoscimento della particolare sofferenza subita  per lo “stravolgimento delle abitudini in età giovanissima, in relazione alla vita lavorativa, di relazione, affettiva e sessuale“.

Il giudice di merito aveva infatti deciso per un riconoscimento del danno morale pari ad un terzo di quello non patrimoniale da invalidità permanente e liquidato in 100 mila euro.

La Cassazione riconduce il comportamento della Corte d’Appello ad una errata interpretazione della sentenza 26972/2008 della Suprema Corte secondo la quale “il danno morale soggettivo non può configurarsi come conseguenza immediata e diretta dell’intensità della lesione psicofisica” e quindi ridotto ad una semplice percentuale.  Invece, ciò che in tale sentenza “costituiva una mera esemplificazione, è divenuto, nell’errata interpretazione estrapolativa del giudice di merito, un principio generale consistente nel divieto dell’utilizzo di quel metodo, di quantificazione del danno morale in senso stretto“. Per gli Ermellini infatti con la sentenza di secondo grado è stata omessa ogni verifica “sulla esistenza delle condizioni per valutare la congruità del danno “morale” liquidato e delle condizioni per riconoscerne o negarne l’aumento“.

La sentenza del 2008 della Corte di Cassazione metteva in evidenza come, sulla base delle tabelle di allora, “spesso si perveniva ad una duplicazione, riconoscendo congiuntamente il danno biologico e il danno morale, in presenza della deduzione di degenerazioni patologiche delle sofferenze psichiche rientranti nell’area del danno biologico, del quale ogni sofferenza anche psichica, per sua natura intrinseca, costituisce componente ; degenerazioni che finivano per essere considerate per entrambi i profili di danno non patrimoniale, mentre all’evidenza rientravano solo nel danno biologico“.

Secondo i giudici di Piazza Cavour era invece compito della Corte d’Appello verificare se il metodo adottato dai giudici di primo grado, che avevano quantificato in via equitativa con l’utilizzo di una percentuale il danno morale, avesse tenuto debitamente conto della sofferenza patita dalla vittima.