La riforma del Codice Civile, votata alla Camera lo scorso martedì 21 marzo e in attesa di approvazione al Senato, ha introdotto novità molto importanti per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale. Il disegno di legge approvato da Montecitorio introduce, con l’art. 84, una disposizione per cui il giudice, con valutazione equitativa sulla base delle tabelle milanesi che fissano il valore del risarcimento oltre i 9 punti di invalidità, deve considerare sia il danno non patrimoniale provocato dalla lesione temporanea o permanente dell’integrità psico-fisica, sia il danno non patrimoniale prodotto dalla perdita del rapporto di tipo familiare. A tal proposito il ddl modifica la tabella in caso di morte del congiunto, tenendo conto delle unioni civili e sostituendo all’evento “morte del congiunto” l’evento “perdita del rapporto di tipo familiare”.

Inoltre, in merito alla personalizzazione del danno, il giudice può aumentare il risarcimento fino al 50%, motivando la decisione.

Le tabelle saranno revisionate ogni anno, con decreto del Ministero della Salute, e quindi aggiornate sulla base delle variazioni degli indici Istat dei prezzi al consumo.

Una volta che la riforma sarà definitivamente licenziata dal Parlamento, vi potrà essere l’applicazione delle nuove disposizioni ai procedimenti in corso all’entrata in vigore della legge nei casi in cui il risarcimento del danno non è stato ancora determinato in via transattiva oppure non è già stato liquidato dal giudice con sentenza, anche non definitiva.

La novità viene accolta con grande favore da parte dell’Associazione Familiari e Vittime della Strada basta sangue sulle strade Onlus, in quanto sembra bypassare il concetto di Tabella Unica per il risarcimento del danno non patrimoniale, contenuto nel Ddl Concorrenza, ancora in discussione in Senato. La Tabella Unica, fortemente voluta dalla Compagnie Assicurative, svilisce la funzione del risarcimento del danno alla persona nei casi in cui maggiore è la funzione solidale del risarcimento medesimo.