Il Tribunale di Milano estende, in linea con la giurisprudenza della Suprema Corte e con particolare riguardo alla Sent. del 21 Aprile 2021 n.10579, il sistema di risarcimento del danno “a punti” in caso di morte del congiunto, in luogo della più ampia scelta prevista dal sistema precedente ove ci si muoveva tra un valore economico minimo e uno massimo.
Resta in ogni caso appannaggio del Giudice adattare “i punti” al caso concreto ricorrendo a correttivi fattuali, quali: età della vittima, età del sopravvissuto, aspettativa di vita, grado, convivenza e intensità del rapporto parentale.
Tra i correttivi è necessario distinguere dati puramente oggettivi (come l’età anagrafica), dati soggettivi e ogni altro dato utile, anche presuntivo, per il Giudice al fine di una maggiore personalizzazione.
Sono da segnalare al riguardo: la frequentazione (assente/sporadica/frequente/sempre), condivisione delle festività/ricorrenze, condivisione dell’attività lavorativa, attività di assistenza sanitaria/domestica, condivisione di vacanze e la durata della malattia/sofferenza della vittima primaria.
I nuovi parametri diventano quindi di più agile lettura consentendo la predeterminazione del “quantum” risarcitorio.
1 punto di perdita parentale è corrispondente ad € 3.365,00 per i parenti di primo grado (genitori, figli, coniuge e assimilati) con un massimo attribuibile di 118 punti.
Diversamente, per i parenti di grado secondo (fratelli e nipoti), 1 punto di perdita parentale è pari ad € 1.461,20 con tetto di 116 punti massimi attribuibili.
L’eccezionalità del caso specifico permette, tuttavia, al Giudice di non abbandonare la vecchia prassi motivando adeguatamente la sua scelta in punto di discrezionalità.