Saranno le Sezioni Unite, a seguito dell’ordinanza n. 9978 della Corte di Cassazione del 16 maggio 2016, a dover decidere se anche nel nostro Paese è ammissibile quale nuova voce di danno il danno punitivo.
La nuova figura del risarcimento dovrebbe avere non solo funzione riparatoria del danno ma anche punitiva nei confronti di comportamenti particolarmente gravi per cui la sola riparazione pecuniaria del danno non sarebbe sufficiente. L’ambito a cui verrebbe prevalentemente applicata è quello del danno non patrimoniale dove possono sorgere difficoltà nel dare prova.
Negli ordinamenti di Francia e Stati Uniti tale profilo è già riconosciuto, così anche in Italia ci si è chiesti se non sia applicabile.
Nelle sue motivazioni la Cassazione fa leva sull’esigenza di recuperare, nella risposta al fatto illecito, la funzione di deterrente dei rimedi contro di esso.
Il caso oggetto delle Sezioni Unite proviene dagli Stati Uniti e riguarda una sentenza americana in materia di danno alle persone: un motociclista ha lamentato un vizio nel casco che aveva in uso e imputabile alla ditta produttrice che è proprio una società italiana.