Con sentenza depositata il 29 febbraio scorso il Consiglio di Stato ha stabilito che l’indennità di accompagnamento per i disabili non può essere conteggiata come reddito.
La decisione arriva all’indomani del ricorso che il Governo aveva presentato in seguito alle sentenze del Tar del Lazio che giudicavano illegittima la riforma dell’Isee entrata in vigore ad inizio 2015, nella quale si chiedeva l’inserimento dei contributi ricevuti a fine assistenziale nel conteggio nel reddito, cosicché poteva succedere che il titolare di assegni e altre indennità avrebbe raggiunto un reddito alto per cui avrebbe paradossalmente perso il diritto a ulteriori aiuti o per esempio l’accesso alle case popolari.
«Deve il Collegio condividere l’affermazione degli appellanti incidentali – si legge nella sentenza dei giudici amministrativi – quando dicono che ricomprendere tra i redditi i trattamenti indennitari percepiti dai disabili significa allora considerare la disabilità alla stregua di una fonte di reddito – come se fosse un lavoro o un patrimonio – e i trattamenti erogati dalle pubbliche amministrazioni non un sostegno al disabile, ma una ‘remunerazione’ del suo stato di invalidità oltremodo irragionevole, oltre che in contrasto con l’art. 3 della Costituzione. Tali indennità o il risarcimento sono accordati a chi si trova già così com’è in uno svantaggio, al fine di pervenire in una posizione uguale rispetto a chi non soffre di quest’ultimo ed a ristabilire una parità morale e competitiva – spiega oggi il Consiglio di Stato -. Essi non determinano infatti una “migliore” situazione economica del disabile rispetto al non disabile, al più mirando a colmare tal situazione di svantaggio subita da chi richiede la prestazione assistenziale, prima o anche in assenza di essa”. Pertanto, “la capacità selettiva” dell’Isee, se deve scriminare correttamente le posizioni diverse e trattare egualmente quelle uguali, allora non può compiere l’artificio di definire reddito un’indennità o un risarcimento, ma deve considerarli per ciò che essi sono, perché posti a fronte di una condizione di disabilità grave e in sé non altrimenti rimediabile».
Dunque le indennità di accompagnamento e le pensioni legate a situazioni di disabilità non devono essere considerate reddito.