Dopo essere stata interpellata da un Comune in merito al pagamento o meno della tassa legata alla quietanza nel caso di una multa stradale, l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione 25/E ha precisato che qualora la multa venga corrisposta direttamente negli uffici di polizia, la quietanza rilasciata dagli agenti è esente da bollo.

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Per legge ogni corpo deve riscuotere le sanzioni che ha comminato e, secondo l’articolo 387 del Regolamento di esecuzione del Codice, quando il cittadino paga in ufficio gli deve essere rilasciata una quietanza che, secondo il Comune che ha fatto l’interpellanza, sarebbe soggetta ad un’imposta di 2 euro. Ma l’Agenzia delle Entrate risponde diversamente: sebbene sia vero, come indicato dal Comune, che l’articolo 13 della tariffa allegata al Dpr 642/1972 prevede l’imposta per le fatture emesse dai Comuni per entrate extra tributarie di oltre 77,47 euro e le quietanze del tesoriere sull’avvenuto pagamento dei mandati (anche se esenti Iva), è da tenere in considerazione anche l’articolo 5, comma 4, della stessa tariffa, che esenta da bollo «in modo assoluto» anche «atti e copie relativi al procedimento, anche esecutivo, per la riscossione dei tributi, dei contributi e delle entrate extra tributarie». Tra questi sono da comprendere i proventi delle multe, in quanto «irrogate nell’esercizio di potestà amministrativa».