La quarta sezione penale della Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla spinosa questione della rilevazione del tasso alcolemico con l’etilometro. Con sentenza n. 6636/2017 la Suprema Corte stabilisce che la rilevazione è valida anche quando l’apparecchio segnala “volume insufficiente”, messaggio che appare sull’apparecchio quando il guidatore non ha soffiato nel boccaglio abbastanza aria per consentire una misurazione ottimale.

Nelle motivazioni si fa appello alla recente pronuncia n.40709/2016, per la quale bisogna rifarsi al Dm 196/1990 che detta i requisiti di omologazione degli etilometri: dunque, la misurazione è corretta ogniqualvolta il display dell’apparecchio indica il valore rilevato. Il fatto che sullo schermo appaia la scritta “misurazione insufficiente”, da intendersi come semplice messaggio di servizio e non come “inequivocabile messaggio di errore”, “prova solo il fatto che la quantità d’aria soffiata è stata minore di quella occorrente per una misurazione ottimale”.

La sentenza si conclude specificando che “in assenza di patologie che abbiano impedito di effettuare al meglio il test… è evidente che ci troviamo di fronte a un comportamento volontario”, dunque la Corte deduce che se ne dovrebbe configurare il reato di “rifiuto del test”.