La Quarta sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 34712 depositata lo scorso 10 agosto, si è pronunciata in merito al concetto di “flagranza differita” o “prolungata”.

Con tale sentenza gli Ermellini hanno stabilito che, anche dopo 24 ore dal fatto, è valido l’arresto di un automobilista che ha causato un incidente mortale.

La decisione arriva in seguito ad un ricorso presentato  dalla Procura, dopo che il Gip aveva ritenuto illegittimo l’arresto poiché avvenuto al di fuori dei casi di flagranza,ossia a 34 ore dall’incidente.

Viene invece specificato dalla Suprema Corte che, l’inseguimento del sospetto, da utilizzare per definire il concetto di quasi flagranza “deve essere inteso in senso più ampio di quello strettamente etimologico di attività di chi corre dietro, tallona e incalza, a vista, la persona inseguita”.

Per definire, quindi, la flagranza differita, è necessario che l’attività di ricerca, che fa immediatamente seguito al fatto, anche se non conclusa a stretto giro, prosegua senza interruzioni sulle indicazioni delle vittime, dei correi o di persone informate dei fatti.

Nel caso di specie gli agenti sono intervenuti subito dopo l’incidente e da allora in poi non è risultata alcuna interruzione delle ricerche del responsabile del sinistro stradale. Infatti la Polizia intervenuta sul luogo dello scontro aveva già individuato l’auto incidentata, sebbene non fosse presente il conducente che nel frattempo si era dato alla fuga.

Fa gioco-forza in questo caso anche l’art. 189 del Codice della Strada che prevede l’esclusione dall’arresto per chi si sia messo a disposizione della polizia giudiziaria entro le 24 ore successive al fatto, e quindi quasi in automatico autorizza un’interpretazione per cui la polizia giudiziaria ha a disposizione un periodo “considerevolmente” lungo per procedere all’arresto, suggerendo un concetto di flagranza prolungato nel tempo.