Talvolta capita che il conducente della vettura sia alle prime armi, magari possessore del solo foglio rosa ma non per questo non autorizzato alla guida.

Ebbene con la recente sentenza n.14699/2016 la Suprema Corte di Cassazione ha delineato il principio di diritto secondo il quale colui che sebbene dotato di patente di guida affidi la propria vettura ad un soggetto dotato solo di foglio rosa e si faccia trasportare nella qualità di passeggero, in caso di sinistro stradale, non può essere gravato da alcuna corresponsabilità idonea a diminuire l’entità del risarcimento del danno conseguito, atteso che il sinistro deve comunque ascriversi all’imperita condotta di guida.

Diversa l’ipotesi in cui il trasportato avesse tenuto comportamenti idonei ad incidere negativamente sulla guida e che si dimostri abbiano avuto un’incidenza causale concreta sul verificarsi dell’evento dannoso. Solo in quest’ipotesi potrebbe sussistere la concorrenza colposa del passeggero/vittima nella causazione del sinistro, ma in linea di diritto il trasportato è sempre e comunque tutelato e l’accettazione che la guida della vettura sia effettuata da un soggetto a ciò non idoneo non può intendersi aprioristicamente quale valida rinuncia al risarcimento dei danni che potrebbero essere generati, ricordando inoltre che la lesione ed il conseguente diritto al risarcimento costituiscono un danno non patrimoniale e per questo indisponibile.