In attesa che l’omicidio stradale diventi leggi è bene ricordare che già oggi la giurisprudenza italiana si dimostra severa nel giudicare chi si mette alla guida sotto l’effetto dell’alcol, anche senza causare incidenti stradali.
A ricordarcelo una serie di sentenze che puniscono con severe sanzioni chi viola l’articolo 186 del Codice della strada.
Il Tribunale penale di Ivrea, con sentenza n. 765 del 23 gennaio 2015, conferma che l’esito dell’alcoltest costruisce piena prova dell’illecito e spetta al conducente provare l’eventualità che la strumentazione fosse viziata o che le procedure per la rilevazione fatta dagli agenti fossero errate.
La Corte d’Appello di Taranto, con sentenza n. 140 del 17 febbraio 2015, confermando la condanna di un automobilista risultato positivo all’alcoltest durante un normale controllo, ha stabilito per lui la sospensione della patente per un anno e una sanzione amministrativa di 23 mila euro.
Ancora Ivrea si pronuncia sulla questione con la sentenza n. 792 del 28 gennaio 2015 affermando che l’aggravante della guida in stato di ebbrezza alcolica non implica necessariamente la produzione di danni a terzi, mentre è sufficiente, sotto il profilo soggettivo, la consapevole assunzione eccessiva di sostanze alcoliche e la successiva decisione di mettersi comunque alla guida. Il Tribunale ha condannato l’imputato, con un tasso alcolemico superiore all’1,5 g/l, ad una pena di quattro mesi di reclusione e al pagamento di un’ammenda di 1.500 euro, a cui sono state appliccate le pene accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo.