La Corte di Cassazione, e nello specifico la sezione feriale penale, ha ribadito due importanti principi che riguardano la guida in stato di ebbrezza. Con sentenza del 6 agosto 2018 n. 37864 gli Ermellini hanno affermato che nessuna norma positiva stabilisce la revisione periodica degli etilometri, per cui il risultato è comunque liberamente apprezzabile dal giudice anche se non è dimostrato che l’apparecchio fosse sottoposto a verifica annuale. Questo sulla base del ricorso di un automobilista che dopo aver provocato un incidente stradale sotto l’effetto di alcol e in orario notturno, si era rivolto alla Suprema Corte adducendo la motivazione che l’agente operante non aveva saputo riferire sul fatto che lo spirometro utilizzato al momento del controllo fosse stato sottoposto alle prescritte verifiche periodiche. I Giudici di Piazza Cavour sottolineano invece che in tema di guida in stato di ebbrezza il cosiddetto “alcoltest”, eseguito con le procedure e gli strumenti di cui all’articolo 186 del codice della strada e all’articolo 379 del relativo regolamento costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza e che è onere dell’imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento, dimostrando vizi o errori di strumentazione o di metodo nell’esecuzione dell’espirazione, non essendo sufficiente la mera allegazione della sussistenza di difetti o della mancata omologazione dell’apparecchio. Inoltre ai fini dell’aggravante per la guida in stato di ebbrezza, si intende come incidente anche la semplice perdita di controllo del veicolo senza coinvolgimento di terzi, proprio come nel caso di specie, in quanto l’incidente stradale rappresenta sempre e comunque un pericolo per la collettività poiché interrompe il normale svolgimento della circolazione stradale.