Chi provoca un sinistro stradale deve sempre ottemperare all’obbligo di fermarsi, come sancito dal Codice della Strada. A nulla rileva l’intensità e la gravità dei danni cagionati.
La Corte di Cassazione, giudicando sul ricorso presentato dal conducente di un’autovettura che aveva procurato danni alla controparte senza prestare il dovuto soccorso all’altro conducente dopo il sinistro, ha rigettato le doglianze pervenute, specificando che è obbligo dell’automobilista, ai sensi dell’art. 189 C.d.S, fermarsi e prestare soccorso, sincerandosi delle condizioni di controparte. Il reato di mancata assistenza è ravvisabile in capo all’utente della strada in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento e avente connotazioni tali da evidenziare immediatamente la necessità di prestare soccorso. Il fatto penalmente rilevante esige un dolo meramente generico, che si concretizza per il semplice allontanarsi dal luogo del sinistro. Il ricorso è stato ritenuto così inammissibile e l’utente della strada condannato.