Spesso sono i vizi di forma ad indebolire il già precario equilibrio della giustizia italiana. Oggi vi raccontiamo il caso di un uomo, passeggero di un auto che causò un incidente mortale, e che sebbene condannato a 16 anni di reclusione è stato assolto in Appello per un difetto di notifica.

tribunale-corte-appello-imago--672x351

 

Il 25 ottobre 2009 tre moldavi, a bordo di una Mercedes rubata, scappano a 120 km/h contromano dopo aver avvistato una pattuglia della polizia. Nella folle fuga i tre centrano un’auto che stava attraversando un incrocio con semaforo verde. Uno dei passeggeri muore e un altro resta in coma per lungo tempo. Gli inquirenti riescono a risalire ai tre dalle impronte del guidatore: oltre a Nicolae Gudumac, che era alla guida, in auto c’erano M.C. minorenne e sul sedile posteriore Stephan Postu.

Processati con rito abbreviato e quindi potendo godere della riduzione di un terzo della pena, l’8 luglio 2010 i due maggiorenni vengono condannati per omicidio colposo ad 8 anni di reclusione, ma la legge vuole che con questo tipo di reati i termini per la custodia cautelare risultano già scaduti e i tre tornano in libertà. L’occasione è ghiotta per Gudumac che decide di sparire ed è tutt’oggi latitante. La vicenda subisce un nuovo scossone nel giugno 2012, quando la Corte di Assise di Appello accoglie la tesi dell’omicidio volontario con dolo eventuale, che presuppone il rischio che il comportamento dei tre avrebbe potuto generare quanto poi di fatto si è verificato. La pena è di 16 anni e 8 mesi al guidatore e 16 anni al passeggero che sedeva dietro. Nel frattempo la Corta d’Appello dei minori aveva assolto il passeggero minorenne. La sentenza per i due maggiorenni passa allora in giudicato, in quanto non viene presentato alcun ricorso in Cassazione. L’unico a finire in manette, nel marzo 2013, è Postu, in quanto il guidatore è latitante. Ed è qui che accade qualcosa che annullerà completamente il lavoro dei giudici: a causa di un vizio formale che riguarda la notifica dell’estratto della sentenza contumaciale al passeggero viene data nuovamente la possibilità di fare ricorso in Cassazione che nel giugno 2014 annulla la sentenza d’Appello poiché viene ravvisata nel processo d’Appello la stessa errata notifica della citazione in Corte di Assise.

Il secondo processo in Appello che parte comunque dall’accusa di omicidio volontario si conclude con l’accoglimento della tesi della difesa che chiedeva l’assoluzione di Postu per non aver commesso il fatto, in quanto l’imputato non era alla guida e dagli atti non risultava nemmeno che avesse incitato, favorito o aderito alla guida assassina di Gudumac. Nonostante, quindi, venga ribadito dalla Corte d’Assise d’Appello l’omicidio volontario, il passeggero non è ritenuto responsabile.