Risarcimento del danno dimezzato al conducente o al trasportato che non indossano la cintura di sicurezza. Questo è quanto stabilito dalla sentenza n. 3367 del 24 luglio 2015, depositata dalla Corte d’Appello di Napoli.

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Nel caso di specie ad un automobilista che aveva riportato una distorsione del rachide cervicale (“colpo di frusta”) dopo esser finito con una delle ruote in una voragine apertasi sull’asfalto e non visibile a causa dell’acqua e della fanghiglia di cui era ricoperta, è stato addebitato un concorso di colpa del 50%, in quanto non indossava la cintura di sicurezza.

Il Comune proprietario della strada, in questo caso quello di Torre Annunziata, è sì obbligato a risarcire i danni subiti dai passeggeri dell’autovettura finita nella buca ma l’entità del risarcimento deve essere dimezzata, proprio perché chi viaggiava non aveva assunto le giuste precauzioni. Lo stesso discorso vale anche per eventuali danni ai trasportati.

Al danneggiato, in ogni caso, spetta solo la prova di quanto accaduto, ossia la caduta nella buca, dei danni riportati e del fatto che questi ultimi siano stati causati solo dall’evento medesimo e non da altre ragioni contingenti.

L’ente gestore ha comunque una responsabilità oggettiva, a prescindere da sue colpe o malafede ma può evitare il risarcimento del danno o ridurlo solo se dimostra che il danno è stato determinato da un caso fortuito come, ad esempio, il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.