Il Testo Unico degli infortuni (Dpr 1124/1965) si pronuncia compiutamente in merito alla tutela in caso di infortunio in bicicletta. Inserito nella legge sulla green economy (legge 221/2015), il Testo ha visto l’introduzione di nuovi articoli, 2 comma 3 e 21 comma 5, secondo i quali il lavoratore che compie il tragitto casa-lavoro o lavoro-mensa, sulle due ruote, è tutelato dall’assicurazione in caso di infortunio.
Negli articoli si legge: “salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti; l’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato; l’uso del «velocipede» (cioè della bicicletta), come definito ai sensi dell’articolo 50 del Dlgs 285/1992, deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato; restano esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall’abuso di alcolici e psicofarmaci o dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. L’assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida”.
Con i nuovi articoli di fatto l’Inail supera le sue precedenti indicazioni secondo le quali era tutelato solo l’infortunio avvenuto su una pista ciclabile o in una zona interdetta al traffico veicolare.
L’Istituto Nazionale precisa però che la tutela assicurativa non opera di fronte a interruzioni e deviazioni del percorso di andata e ritorno dall’abitazione al lavoro del tutto indipendenti dalla professione o comunque non necessitate (circolare Inail 14/2016) e che l’infortunio è privo di tutela sempre quando ad esempio il lavoratore-ciclista ha imboccato una strada interdetta alla circolazione delle bici o si è messo alla guida in stato di ubriachezza.