L’Associazione Familiari e Vittime della Strada Onlus (AFVS) ha, ormai da tempo, sottoscritto una convenzione con il Ministero della Giustizia che prevede la possibilità per i soggetti imputati di reati stradali, di svolgere il lavoro di pubblica utilità in favore della collettività, per l’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 168-bis c.p.

L’esperienza maturata in questi anni, interfacciandosi anche con i Tribunali e gli U.E.P.E., ha dato prova della straordinaria capacità di quest’istituto nell’attività di risocializzazione degli imputati a livello di prevenzione, educazione e sensibilizzazione alla sicurezza stradale.

A tal fine, si saluta con favore la recente L. 134/2021 che, all’art. 1 c. 22, pur con l’intento di perseguire la deflazione e l’accelerazione del processo penale, reca una delega per estendere l’ambito di applicabilità della M.A.P., portando la soglia di pena edittale detentiva di ammissibilità da 4 a 6 anni nel massimo

Per quel che riguarda, invece, la Giustizia stradale le cose si complicano.

Infatti, ai numerosi aggiornamenti (quasi 200) al codice della strada, si è accompagnata (troppo spesso) un’ars legiferandi non rispettosa dei canoni estetici e architettonici di sistematicità giuridica, che consegna una cronica incertezza della norma.

Non ci si riferisce solo alla formulazione della L. 41/2016, già censurata dal Giudice delle leggi, e in attesa di modifiche anche dalla già citata L. 134/2021, ma all’intero sistema codicistico che, sebbene si chiami nuovo, risulta già vecchio, anzi vecchissimo.

Sia consentito, allora, rilevare alcune linee di azione ancora da intraprendere.

– Prevedere che a carico di chi si sia reso responsabile di sinistro con lesioni stradali (delitto colposo) e si sia anche dato alla fuga o abbia omesso di prestare l’assistenza occorrente (delitti dolosi), sia disposta la revoca della patente, dovuta alla perdita dei requisiti morali. Ciò permetterebbe di risolvere definitivamente il problema della pirateria sulla strada, mediante l’adozione di quell’unica sanzione accessoria di tipo interdittivo con funzione special-preventiva, accanto a quella repressiva.

– Conseguentemente, potenziare – invece che degradare – l’illecito di guida senza patente perché revocata, quale condotta portatrice di quei pericoli che possono evolvere in eventi più gravi, inquadrandolo come “delitto di pericolo astratto”.

– Altro tema sul quale mettere mano sarebbe quello del falso documentale.

Infatti, il codice stabilisce che, ai fini della conferma della validità della patente, il D.T.T. trasmette un “duplicato della patente”, con l’indicazione del nuovo termine di validità; conseguentemente, il titolare, ricevuto il duplicato, “deve provvedere alla distruzione della patente scaduta”. Non essendo, tuttavia, prevista alcuna sanzione per il caso di mancata distruzione del documento, la disposizione, a parte la maggiorazione della spesa pubblica, sembra costituire un vero e proprio regalo ai falsari.

– Infine, sarebbe necessario prevedere specifiche norme recanti adeguate risorse a presidio di una strategia di prevenzione – che resta sempre la grande assente – tesa a interdire le condotte pericolose prima che vengano realizzate, da operare mediante il capillare controllo e presidio del territorio, il pattugliamento di specifici luoghi, la migliore utilizzazione delle polizie locali e la messa in sicurezza del contesto urbano.

Con viva cordialità.

Avv. Fabio Piccioni

Presidente della Commissione legale di AFVS.