Novità sul fronte dell’invalidità civile. Nell’attesa della verifica per la conferma della disabilità, pensione e indennità non vengono sospese rendendo più snello l’iter. Una recente Circolare dell’Inps, datata 23 gennaio 2015, stabilisce i criteri per attuare le nuove procedure per le minorazioni civili, introdotte lo scorso anno dalla legge n. 114 che si pronunciava sulle misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa.
In materia di visite di rivedibilità, mentre prima i benefici acquisiti (pensioni, assegni, indennità, permessi o congedi lavorativi) erano sospesi nel periodo tra la scadenza del certificato di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e la nuova visita di revisione, da oggi la legge consente di conservare tutti i diritti acquisiti fino a quando non viene redatto il nuovo verbale di accertamento. In questo modo lo status di invalidità o di handicap non verrà più perso alla scadenza del verbale. Con il vecchio sistema era facile ritrovarsi con benefici e diritti decaduti a causa dei tempi biblici che intercorrevano tra la scadenza e la visita di revisione. La stessa Corte dei Conti ha accertato che tra la domanda di invalidità e la concessione di provvidenza si attendevano anche 278 giorni. Si è quindi intervenuti anche sull’aspetto della tempistica: chi è prossimo a compiere 18 anni ed è già titolare di indennità mensile di frequenza potrà contare su tempi brevi per il rinnovo.
Altre novità riguardano l’ente che si occuperà di procedere alle revisioni e lo stop alle doppie visite finora imposte a chi soffre di patologie irreversibili. Con le nuove norme sarà l’Inps a convocare i cittadini e ad effettuare i controlli per verificare la permanenza o meno dello stato invalidante. Prima i malati erano costretti a sottoporsi a doppie visite, sia da parte della Commissione medica della Asl sia da parte dell’Inps, con un passaggio di verbali dalla Asl all’Istituto di previdenza che allungava di molto i tempi. Ma c’è un rovescio della medaglia secondo Tonino Aceti, coordinatore nazionale del Tribunale per i diritti del malato Cittadinanzattiva. Aceti spiega che essendo l’Inps un ente che dipende dal Ministero dell’Economia ci sia “il rischio che i diritti soggettivi possano sottostare a logiche di monitoraggio e contenimento della spesa piuttosto che alla presa in carico dei reali bisogni complessivi delle persone. Inoltre potrebbero esserci disagi per il cittadino se la sede Inps competente per la visita fosse lontana parecchi chilometri dal luogo di residenza”.
La Circolare infine, ribadendo quanto espresso dalla legge 80 del 2006 che appura la non rivedibilità in alcuni casi, stabilisce che coloro che hanno patologie stabilizzate o ingravescenti come insufficienza cardiaca avanzata refrattaria a terapia, patologie oncologiche con compromissione secondaria di organi o apparati, perdita anatomica o funzionale bilaterale degli arti superiori e/o degli arti inferiori, deficit totale della visione e dell’udito, non dovranno più sottoporsi al disagio di una doppia visita.