Una recente sentenza della Cassazione, la n. 26545/2014, ha condannato l’Anas a risarcire i danni causati da un’alluvione perché riconosciuta colpevole per non aver provveduto ad effettuare adeguati lavori di deflusso delle acque piovane su una strada statale.

Il risarcimento però è dovuto solamente nel caso in cui il danneggiato dimostri che il sistema di deflusso delle acque piovane non sia stato realizzato come dovuto e che quindi l’allagamento sia stato causato dal comportamento colpevole della Società Stradale.

Seppure la causa risieda in un’improvvisa e imprevedibile alluvione, dal carattere dell’eccezionalità, il danneggiante non può invocare il cosiddetto “caso fortuito”, ossia l’unica ipotesi che escluda la “responsabilità oggettiva” del custode, in questo caso, della strada. La responsabilità dell’Anas persiste, anche se la causa è dovuta ad una pioggia intensa definita “alluvionale”, qualora il gestore non abbia tenuto in buono stato di manutenzione la strada. Per non dover incorrere nel risarcimento del danno bisogna dimostrare che le piogge siano state da sole causa sufficiente dei danni nonostante la più scrupolosa manutenzione e pulizia, da parte del proprietario della strada, delle opere di smaltimento delle acque piovane. Il che equivale, in sostanza, a dimostrare che le piogge siano state così intense (e quindi eccezionali) che gli allagamenti si sarebbero verificati nella stessa misura pure se vi fosse stata detta scrupolosa manutenzione e pulizia.