Con la sentenza n. 28246 del 7 luglio 2016 la IV Sezione Penale della Corte di Cassazione esamina il nesso tra rischio da circolazione stradale e rischio sanitario, stabilendo che la colpa medica non azzera il nesso di causalità tra la condotta dell’investitore e l’evento lesivo.

Come riportato nella massima “nel caso di incidente stradale causativo di lesioni, anche l’ipotetica negligenza o imperizia dei medici, persino ove di elevata gravità, non è idonea ad elidere il nesso causale tra la condotta e l’evento morte, in quanto l’intervento dei sanitari costituisce, rispetto al soggetto leso, un fatto tipico e prevedibile, anche nei potenziali errori di cura, mentre ai fini della esclusione del nesso di causalità occorre un errore sanitario del tutto eccezionale e da solo determinante l’evento letale”.

Nel caso di specie, a seguito di un sinistro stradale, il signor F.D.  investito da un’auto sulle strisce pedonali, riportava una frattura della testa omerale che rendeva necessario un intervento chirurgico conclusosi però con il decesso dell’investito.

Sia in primo che in secondo grado la signora che aveva causato il sinistro era stata condannata per omicidio colposo, tuttavia aveva deciso di presentare anche ricorso in Cassazione, ulteriormente respinto.

La Suprema Corte infatti non ha accolto quanto presentato dalla difesa dell’imputata che basava la propria tesi ascrivendo il decesso ad una “trombo-embolia polmonare massiva” verificatasi in seguito all’intervento chirurgico per la sostituizione della testa omerale con una protesi, dunque scagionando la propria assistita in quanto riteneva che non ci fosse alcun rapporto di causalità riconducibile all’errata condotta di guida della signora. Inoltre la difesa metteva in evidenza che al momento del ricovero ospedaliero, avvenuto nell’immediatezza temporale dell’incidente, il personale medico intervenuto aveva escluso per il danneggiato ogni pericolo di vita.

La domanda è stata rigettata dai giudici di Piazza Cavour per infondatezza di argomentazioni, poichè entrambi i gradi di merito si erano pronunciati sulla totale esclusione di ogni ipotesi di colpa del personale sanitario, con motivazioni congrue ed immuni da vizi logici. Dunque, seguendo il precedente orientamento giurisprudenziale la IV Sezione ha specificato che l’intervento dei sanitari costituisce, rispetto al soggetto leso, un fatto tipico e prevedibile anche nei possibili errori di cura, mentre ai fini dell’esclusione del nesso di causalità occorre un errore sanitario del tutto eccezionale e da solo idoneo a determinare l’evento letale, dunque un rischio mortale che si sovrappone e supera le lesioni iniziali costituendo un pericolo precedentemente inesistente. Un esempio chiarificatore può essere l’errore nell’individuazione del gruppo sanguigno, imputabile esclusivamente ai sanitari.

Nella fattispecie, secondo la Suprema Corte, non si è verificato alcun evento macroscopico ed imprevedibile idoneo ad interrompere il rapporto di causalità, dunque è stata confermata la responsabilità dell’agente.

In caso di sinistro stradale che abbia generato lesioni, quindi, anche l’eventuale negligenza o imperizia dei medici, seppur grave, non viene ritenuta idonea ad azzerare il nesso di causalità tra la condotta del responsabile dell’incidente e l’evento morte.