Con un’ordinanza dello scorso 8 giugno il Tribunale di Torino ha rimesso al giudizio della Corte Costituzionale la valutazione della legittimità dell’art. 222 del Codice della Strada, così come modificato dalla Legge 23 marzo 2016, n. 41 laddove prevede una medesima sanzione accessoria (revoca della patente) per condotte che hanno causato danni ben differenti (morte, lesioni gravissime piuttosto che lesioni gravi). In altri termini, secondo il Giudice a quo, il legislatore pur avendo chiaramente differenziato sul piano penalistico le fattispecie di lesioni colpose e di omicidio colposo derivanti da violazioni del Codice della Strada, attribuendo un diverso disvalore giuridico alle condotte dettagliatamente descritte, non ha trasposto tale distinzione nell’art. 222 del Codice della Strada impedendo al Giudice di operare una ragionevole gradazione della pena accessoria. Così ora la parola passa alla Consulta per una definitiva chiarificazione della questione.