Il testo del disegno di legge sull’omicidio stradale, approvato dalla Commissione Giustizia al Senato il 20 maggio scorso e che dovrebbe approdare in aula già nella prima metà di giugno, prevede l’inasprimento delle pene per chi causa un incidente stradale mortale o con lesioni, sotto l’effetto di alcol o droga o infrangendo determinate regole della circolazione su strada.

Pene da 8 a 12 anni di carcere per chiunque causi la morte di una persona guidando sotto l’effetto di alcol o droga. Introdotta anche l’aggravante per chi fugge dopo aver investito la vittima con una pena triplicata e un tetto di 18 anni in caso di omicidio plurimo.

Dopo la bocciatura per incostituzionalità dell’ergastolo della patente, la Commissione Giustizia ha introdotto la revoca della licenza di guida per 15 anni in caso di omicidio, che salgono a 20 se la persona in passato è stata fermata per guida in stato d’ebbrezza e raggiungono i 30 anni se all’ebbrezza è associato l’eccesso di velocità.

Reclusione dai 7 ai 10 anni anche per chi, a prescindere dallo stato di alterazione, causi un incidente mortale superando del doppio la velocità consentita sulle strade urbane ed extraurbane, attraversando con il rosso, circolando contromano o facendo inversione in prossimità di intersezioni curve o dossi o sorpassando un altro mezzo dove c’è un attraversamento pedonale o la linea continua.

Il disegno di legge 859 si pronuncia anche sulle lesioni colpose per le quali è previsto il carcere dai 2 ai 4 anni se queste sono state provocate in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. La pena viene ridotta a 9 mesi se si causano lesioni essendo “solo” sotto l’effetto di alcol e o se derivanti dalle cattive manovre già contemplate nell’omicidio stradale (eccesso, di velocità, sorpasso, ecc.). Il giudice può decidere di aumentare la pena di un triplo e arrivare a 7 anni di reclusione nel caso le lesioni riguardino più persone. Per le lesioni personali gravi la pena passa da un terzo alla metà, mentre arriva ai due terzi per le lesioni gravissime. Il delitto di lesioni è punibile su querela se la malattia non dura più di 20 giorni e in assenza delle aggravanti previste dall’art. 583 del codice penale.

Introdotta un’ulteriore novità: il prelievo coattivo dei campioni biologici per chi, accusato di omicidio o di lesioni, rifiuta di sottoporsi al test. Il personale di polizia giudiziaria, può accompagnare forzatamente l’automobilista in ospedale per gli esami, avvisando tempestivamente il difensore, che può assistere senza che l’esercizio del diritto di difesa pregiudichi le operazioni.