La Cassazione ha riconosciuto il diritto al risarcimento per un autotrasportatore, ribaltatosi con il proprio mezzo, dopo aver messo le ruote appena al di fuori della carreggiata nei pressi della scarpata laterale, nel tentativo di evitare l’impatto con veicoli provenienti dal senso di marcia opposto. Il diritto ad essere risarcito arriva grazie alla sentenza 260/2017, depositata nei giorni scorsi, che estende alle pertinenze (parti esterne alla carreggiata come scarpate, fossi o banchine che influiscono sull’agibilità della strada) l’obbligo di manutenzione da parte dell’ente gestore: l’eventuale omissione, pertanto, può portare al concorso di colpa per il gestore stesso della strada. Secondo la Cassazione, dunque, in assenza di misure dovute dall’ente (obbligo di manutenzione o segnalazione di pericolo non eliminato, sentenza 22755/2013), il giudice deve prendere in considerazione le eventuali omissioni da parte del gestore e valutare se e in che misura hanno concorso a causare l’incidente; egli non può, dunque, limitarsi a considerare la sola condotta tenuta dal conducente del veicolo. Nel valutare un errore di guida è necessario sempre tener conto anche delle eventuali anomalie della strada (spesso un fattore determinante dell’agibilità della stessa, sentenza 12759/1991), che possono condizionare in modo negativo le manovre di guida.