La sentenza n. 17209/2015 della Corte di Cassazione ha stabilito che il danno morale va liquidato anche nelle lesioni di lieve entità, derivanti da sinistro stradale, purché la sofferenza subita venga provata e l’onere ricade sul danneggiato.
Nel caso di specie un uomo, vittima di incidente stradale, aveva fatto ricorso alla Suprema Corte perché condannato in Appello alla restituzione di 765 euro degli oltre 2.860 euro liquidati in primo grado, per non aver dimostrato la sussistenza del danno morale.
I giudici di Piazza Cavour hanno sottolineato come in caso di incidente stradale “il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare”.
Essendo comunque una lesione meritevole di tutela risarcitoria, il danno morale deve essere valutato e personalizzato tenendo in considerazione le lesioni subite in concreto, in conformità all’orientamento che presuppone una “autonomia ontologica” dello stesso e la necessità di un suo separato e ulteriore accertamento.
Diversamente, sottolineano gli Ermellini, “si arriverebb ad una incomprensibile differenziazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa diversa da sinistro stradale, liquidati mediante ricorso al sistema tabellare equitativo, in virtù del principio di liquidazione totale del danno, e i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore tutela del danneggiato” ma anche a duplicazioni risarcitorie con conseguente ricevimento da parte del danneggiato di una più alta cifra.