La Motorizzazione definisce, con la circolare 29675 del 21 dicembre scorso, che il periodo di “blocco” di tre anni, nel quale chi subisce la revoca della patente per guida in stato di ebbrezza grave o sotto l’effetto di stupefacenti non può conseguire una nuova licenza di guida, va considerato partendo dalla data di passaggio in giudicato e non da quella in cui è avvenuta l’infrazione.

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La disposizione arriva in seguito al giudizio espresso dal Tribunale di Firenze lo scorso 28 settembre che ritiene illogico chiedere una nuova licenza di guida prima che il prefetto “annulli” del tutto la vecchia. La circolare cita tale provvedimento preso con motivazioni “fondate su una interpretazione strettamente giuridica della norma” e non su “circostanze di fatto (tempi del processo, ecc)” che hanno contrariamente svolto un ruolo determinante in altre sentenze.

Il Tribunale di Firenze sottolinea come spetti soltanto al giudice accertare la sussistenza del reato. A tal proposito l’articolo 224, comma 2, del Codice della Strada lega la revoca della patente ad una “condanna irrevocabile”, che è nella natura del passaggio in giudicato. Lo stesso articolo sottolinea come la revoca venga disposta dal prefetto solo dopo tale passaggio e quindi l’imputato non potrebbe nemmeno candidarsi per gli esami necessari a ottenere una nuova licenza di guida, essendo formalmente ancora titolare della propria.

A fronte di ciò la circolare emanata dispone che gli uffici della Motorizzazione continueranno a respingere le domande basate su un calcolo dei tre anni che parta dalla data dell’infrazione, fin quando non arriveranno decisioni contrarie dai “massimi organi giurisdizionali”.

La questione trascina con sé alcuni lati che andrebbero perfezionati. In primo luogo sussiste un problema pratico legato al fatto che la revoca subentrerebbe solo dopo anni dall’infrazione, considerati i tempi della giustizia. Inoltre non è detto che i divieti che in via cautelare il Codice della Strada consente di adottare siano sufficienti per evitare che un individuo pericoloso circoli. Infine, c’è anche il rischio di privare per troppo tempo l’imputato della patente se dopo l’infrazione ha invece assunto un comportamento ineccepibile.