“Non può, infatti, essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida a chi abbia commesso un reato in materia di circolazione stradale conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione.”
È questa la massima che può trarsi dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sez. IV, Pen., n. 37548 del 14 luglio 2021.
Il ricorrente deduceva, a mezzo del proprio difensore, violazione di legge, attesa l’applicazione automatica della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni due nonostante l’imputato abbia cagionato un incidente stradale alla guida di un velocipede, mezzo per il quale non è prevista alcuna abilitazione alla guida.
La Corte di Cassazione ha annullato tout court la sanzione non prevedendo automatismi di sorta. Nel caso in cui, come quello di specie, si commetta il reato di cui all’art. 589 bis c.p. a mezzo della propria bicicletta non può applicarsi la sospensione della licenza di guida. Non è una pronuncia isolata, quella degli Ermellini, relativamente a casi simili. L’arresto della Corte Suprema, però, apre ad interrogativi: l’assenza di obbligo di copertura assicurativa in capo al ciclista, permetterà alle parti civili un adeguato risarcimento?