Con sentenza n. 52649 del 18 dicembre 2014 la IV Sezione Penale di Cassazione ha stabilito che il sole accecante non può essere considerato un caso fortuito, pertanto l’automobilista imprudente che non indossa occhiali da sole, non abbassa l’aletta parasole o non rallenta, è ritenuto responsabile sia civilmente che penalmente per i danni causati a terzi o per eventuali lesioni personali.
Non può infatti essere giustificato in alcun modo l’incidente stradale provocato dall’abbagliamento della luce solare, in quanto il sole non è un fatto eccezionale, dunque non può essere invocato il caso fortuto che invece si realizza quando un fattore causale, sopravvenuto ed indipendente dalla condotta del soggetto, faccia verificare un evento assolutamente non prevedibile ed evitabile.
Secondo la Suprema Corte inoltre persiste anche la responsabilità civile poichè il conducente è tenuto ad ad interrompere la marcia, in modo particolare in vista di un incrocio e quando si appresta ad effettuare una manovra particolarmente pericolosa (un sorpasso, una svolta, l’attraversamento di una strada ove sono presenti strisce pedonali).
L’automobilista ha sempre l’obbligo di tenere una condotta sicura che eviti intralcio alla circolazione o altri pericoli.