In attesa che, nelle prossime settimane, la Camera metta la parola “fine” sull’introduzione del nuovo reato di omicidio stradale, si analizzano i punti deboli e le novità positive contenute nel nuovo testo.
Una delle incognite è rappresentata dall’accertamento dello stato di alterazione di chi guida sotto l’effetto di alcol e droghe. L’inasprimento delle pene che la nuova legge porta con sé rischia di essere incostituzionale, poiché rappresenta una disparità rispetto ad altri tipi di omicidio colposo aggravato, come ad esempio quello con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro. Inoltre metterà la difesa nelle condizioni di dover dimostrare la fondatezza scientifica delle rilevazioni. Un recente studio della Scuola di specializzazione in medicina legale dell’Università di Trieste, compiuto proprio sulla base dell’introduzione dei nuovi reati stradali, ha analizzato eventuali incertezze scientifiche che potrebbero emergere dal sistema.
Nel caso dell’alcol, ad esempio, potrebbero esserci dubbi sull’affidabilità degli etilometri, che desumono quanto ne è presente nel sangue sulla base di quello rilevato nell’aria espirata. Lo studio, a tal proposito, cita una perizia dell’Università di Pavia prodotta nel 2011 in sede giudiziaria, con la quale si dimostrava che i valori rilevati dall’etilometro possono essere dal 10% al 27% superiori rispetto a quelli trovati nel sangue, che tra l’altro sono gli unici valori che fanno testo.
Se spostiamo la lente di ingrandimento sulla questione “droga”, rileviamo una serie di problematiche di livello normativo. In Italia sono considerate “sostanze stupefacenti” anche i medicinali che hanno effetto sulla capacità di guidare, come antidepressivi, antipsicotici, anticonvulsivanti, taluni antistaminici, anticinetosici, antinfiammatori non steroidei e antiipertensivi e perfino dei colliri, che causano comunque sonnolenza , vertigini e disturbi alla vista. Anche l’insulina e gli ipoglicemizzanti orali possono dare crisi ipoglicemiche.
Inoltre, i controlli legati alle droghe non vengono effettuati seguendo un protocollo universale, quindi i valori in base ai quali si determina la positività o meno non sempre sono quelli fissati dai tossicologi forensi ma a volte sono quelli fissati dai costruttori degli apparecchi con i quali si effettua la misurazione. Può quindi succedere che potrebbero essere riconosciuti come ubriachi o drogati anche soggetti che, pur non essendo in condizione di guidare, non avevano né la volontà né la consapevolezza di esserlo realmente.
Un punto a favore della nuova legge risiede invece nella correzione di una svista contenuta nella legge 102/2006, eliminando di fatto la sostanziale impunità che da allora era garantita a chi causava lesioni personali gravi o gravissime commettendo infrazioni stradali diverse dall’ebbrezza grave o dall’alterazione dovuta alle droghe. La legge 102/2006 aveva inasprito le pene per chi causava lesioni personali gravi o gravissime in incidenti stradali ma lasciava inalterata su di esse la competenza del giudice di pace che non ha il compito di applicare pene detentive. Con l’introduzione del reato di omicidio stradale e lesioni stradali la competenza di questi reati passerà al Tribunale monocratico, ossia ad un giudice togato, nella speranza che non via sia un aggravio del carico di lavoro dei tribunali.