Un attore, recatosi al parco per fare una passeggiata col cane, parcheggia in divieto di sosta.
Dopo poco, uno scooterista si schianta contro la sua auto.
E’ omicidio stradale.
L’art. 589-bis c.p., introdotto dalla L. 23/3/2016 n. 41 – integralmente sostituito dalla L. 26/9/2023 n. 138, che ne ha esteso la disciplina anche all’omicidio nautico – prevede tre livelli sanzionatori di diversa entità, in ragione del grado di colpa crescente attribuita su base presuntiva e predeterminata.
L’ipotesi base, di cui al comma 1, punisce l’evento letale cagionato da “chiunque” violi le norme sulla disciplina “della circolazione stradale” – o della navigazione marittima o interna – con qualunque condotta colposa nell’attività circolatoria.
Infatti, la Grundnorm di cui all’art. 140 C.d.S., recante il “principio informatore della circolazione” di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio e da salvaguardare la sicurezza, è rivolta a tutti “gli utenti della strada” – e non solo ai conducenti.
Nell’ampia definizione di “circolazione”, recata dall’art. 3 c. 1 n. 9 C.d.S., sono compresi il movimento – c.d. fase dinamica – ma anche la fermata e la sosta – c.d. fase statica – preliminare o successiva, in relazione sia all’ingombro determinato dal veicolo, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza, o connesse alla fermata, nonché rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere.
Nel caso di specie, se il veicolo non fosse stato in divieto di sosta, si sarebbe evitato il verificarsi dell’evento.
L’esito è una sentenza di applicazione della pena su richiesta che, con il riconoscimento di tutte le attenuanti, è arrivata a 5 mesi e 10 giorni di reclusione, con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per 1 anno.

Memento.

 

Avv. Fabio Piccioni, Area Legale AFVS