Il Tribunale di Torino lo scorso marzo 2023, rimetteva alla Corte Costituzionale la questione relativa all’ammissibilità o meno dell’istituto della messa alla prova quando l’incidente con esito mortale è frutto dell’errore stradale di entrambe le parti coinvolte, compresa la vittima.

Come noto, la messa alla prova consente all’imputato di congelare il processo ed essere affidato ad un programma di trattamento esterno comprensivo di attività di utilità sociale. Se la prova viene ultimata con esito positivo il reato si estingue e l’imputato non viene mai condannato o assolto per quel fatto. Tuttavia, tale iter è vincolato dal Legislatore solo a determinate tipologie di reato: reati per i quali è prevista la pena nel massimo non superiore ad anni 4 di reclusione e per l’elenco dei reati per i quali è ammessa la citazione diretta a giudizio (art. 550 cpp). Tra i predetti reati non vi rientra la fattispecie di omicidio stradale (art. 589 bis c.p.), il quale nella sua forma base prevede comunque un massimo di pena di 7 anni di reclusione e non accede alla citazione diretta.

Al riguardo però si osservava che se l’evento è generato da più cause (entrambi i conducenti coinvolti) è prevista l’attenuante ad effetto speciale del concorso, che riduce la pena fino alla metà, pertanto si auspicava in questo caso specifico di poter ammettere la parte superstite co-autore del sinistro alla messa alla prova. A sostegno dell’assunto, la disparità di trattamento rispetto ai reati con aggravanti ad effetto speciale per i quali è consentita, la minor offensività della condotta dell’imputato e il fine rieducativo e non solo afflittivo che deve avere sempre la pena.

La Corte Costituzionale, pur non considerando manifestatamente infondata la questione, dichiara non ammissibile la MAP in caso di omicidio stradale con concorso. La pena, infatti, da valutare per l’accesso all’istituto e quella base del reato semplice senza attenuanti e/o aggravanti, nel caso di specie, supera i 4 anni di reclusione. Inoltre, l’attenuante speciale, riducendo la pena in caso di concorso di colpa, esaurisce il fine rieducativo della condanna modulandola al caso concreto. Infine circa la disparità di trattamento rispetto ai reati con aggravanti ad effetto speciale, che invece accedono al beneficio della messa alla prova in virtù della pena base, la Corte ritiene che un correttivo in tal senso può solo avvenire per mano del legislatore non anche del Giudice.