La sentenza della Corte di Cassazione dell’11 aprile 2022 n. 13747 avvalora e ripercorre il solco già tracciato dalla giurisprudenza costituzionale in tema di revoca della licenza di guida (tra cui in continuità Cassazione penale, Sez. IV, n. 13882/2020).

In particolare l’ultimo arresto giurisprudenziale fa riferimento alla sentenza della Consulta n. 88/2019 che ha stabilito l’illegittimità dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, del codice della strada in riferimento ai principi di ragionevolezza, eguaglianza, proporzionalità sanciti dall’art. 3 della Costituzione. La Corte ha concluso che non vi è nessun automatismo giustificabile da parte del giudice nello stabilire la revoca della patente di guida in caso di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime. Questo dovrà, pertanto, graduare la sanzione nel caso concreto facendo riferimento a determinati fattori relativi al caso concreto, non lasciando alcun margine di discrezionalità, come accadeva in passato, che poteva condurre a scelte irragionevoli o non proporzionate e relazionate al caso concreto. Il Giudice potrà dunque applicare la sanzione meno afflittiva della sospensione del titolo di guida allorchè, pur in presenza di comportamenti ritenuti altamente offensivi e pregiudizievoli per la collettività, tale sanzione sia commisurata all’evento commesso, all’assenza di precedenti specifici, alla gravità del danno e alla potenziale e futuribile condotta del soggetto che si asterrà da eventuali comportamenti.

Vengono pertanto valorizzate le garanzie dell’imputato e al contempo riportate nel bacino di proporzionalità talune situazioni che rischiavano di produrre sistematiche difformità e contrasti a fronte di situazioni simili.