L’applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente va sempre motivata puntualmente e circostanziatamente da parte del giudice.
Può esser così sintetizzato quanto stabilito dalla Cassazione con la sentenza n. 13747/2022 depositata l’11 aprile scorso.
In caso di omicidio stradale ex art. 589 bis, commi 2 e 3 del codice penale, qualora il giudice applichi, in sede di condanna, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dar conto puntualmente delle ragioni della scelta operata, avuto riguardo agli specifici parametri di cui all’art. 218, comma 2, del codice della strada, facendo riferimento all’entità del danno, alla gravità della violazione e alla tutela della collettività, in ragione al pericolo di possibile reiterazione che tale condotta possa arrecare alla sicurezza stradale.
Il giudice dovrà, dunque, fornire una motivazione più robusta ed esaustiva circa l’applicazione della sanzione accessoria più afflittiva della revoca, non ancorando la propria decisione a soli indici astratti senza valorizzare concretamente la situazione di fatto.