“Non può invocarsi la particolare tenuità del fatto nel caso in cui, all’esito di un sinistro stradale dal quale il pedone abbia riportato lesioni – seppur lievi –, il conducente non si fermi e presti soccorso.”

È questo quanto può trarsi dalla sentenza della Corte di Cassazione, Quarta Sezione Penale, n. 39989/21 dell’8 novembre scorso.

 

Il conducente, infatti, per mezzo del difensore aveva proposto Ricorso per Cassazione, a seguito di una “doppia conforme”, che aveva negato, in primo e secondo grado, l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p (particolare tenuità del fatto).

 

I Giudici di legittimità hanno ravvisato nel comportamento del conducente taluni elementi convergenti, tra cui la circostanza che lo stesso esercitasse la professione di tassista e fosse così tenuto ad un rispetto più rigoroso delle norme del codice della strada, e che, inoltre, l’urto non potesse non essere avvertito e percepito, attesa la visibilità e la non proibitività delle condizioni meteorologiche.

 

Tutti elementi significativi, confermati dalle risultanze testimoniali e dalle immagini di videosorveglianza, che hanno condotto i giudici a rigettare il ricorso e confermare la decisione dei giudici territoriali.