Pagare un premio annuale per ottenere una copertura assicurativa per la responsabilità civile autoveicoli è obbligatorio per legge (Legge 990/1969). Esistono, però, precisazioni ed eccezioni utili da conoscere. Naturalmente l’Rca è necessaria per ogni veicolo circolante fino a quando non è stato sottoposto a demolizione o radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico. Va pagata anche se il veicolo è in sosta duratura in strada perchè è considerata “in circolazione” come ribadito dalla Cassazione più volte (sentenze n. 22035/2008 e n.5033/2000). Non è obbligatorio, invece, pagare l’Rc Auto quando il veicolo si trova per lungo tempo in un box privato e dunque fuori dalla circolazione stradale (Cassazione 1062/1996). In caso di guasto meccanico è l’Ania (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) a precisare che finchè il veicolo può essere spostato, anche a spinta, l’Rc auto va pagata mentre se è un “rottame inidoneo alla circolazione” (ad esempio senza ruote) è classificabile come non obbligatoria.