Una circolare del Ministero dei Trasporti fa chiarezza in merito al tagliando dell’Rc Auto in seguito alla dematerializzazione istituita dalla legge 27/2012 entrata in vigore dal 18 ottobre dello scorso anno e secondo la quale non vi è più l’obbligo di esporre sul parabrezza del veicolo il contrassegno dell’assicurazione.
L’assenza di norme interpretative poteva però creare confusione che la circolare, Prot. 300/A/5931/16/106/15 del 1° settembre ha cercarto di chiarire.
Sebbene non sia più obbligatorio esporre il tagliando, la norma presuppone comunque l’onere di conservare il certificato assicurativo in caso di richiesta da parte delle forze dell’ordine e quindi di tenere il certificato a bordo del veicolo. La ragione è duplice: da un lato lo prescrive la legge, dall’altro perché non essendoci un tempestivo aggiornamento della banca dati ministeriale delle coperture Rc Auto può succedere che per un qualche veicolo non sia possibile l’accertamento per via telematica.
Chi circola senza tagliando a bordo, secondo quanto prescritto dall’articolo 180 del Codice della strada, è punito con una sanzione di 41 euro, 25 euro se si tratta di un ciclomotore. La prova dell’avvenuto pagamento deve essere portata agli agenti esibendo loro l’originale, altrimenti la multa applicata è di 419 euro. Considerando anche che circolare senza assicurazione comporta anche il sequestro del mezzo è buona prassi conservare a bordo il certificato che può essere inviato al contraente che ha espresso il proprio consenso, anche per via telematica. Dunque è valida come prova anche la copia digitale da mostrare agli agenti su smartphone o tablet, senza dover presentare l’originale cartaceo nè in sede di controllo nè successivamente.