La Corte di Cassazione, con sentenza n. 12779 del 2017, ha confermato che commette reato di falso ideologico colui che, ricevendo una multa stradale che comporta conseguenze sulla patente, dichiari che al momento dell’infrazione al volante del mezzo vi fosse un’altra persona rispetto a chi effettivamente guidava. Oltre a macchiarsi del reato, in alcuni casi rischia di non poter beneficiare della non punibilità per tenuità del fatto. Come ad esempio è accaduto alla ricorrente nel caso di specie: l’agente che aveva rilevato l’infrazione aveva trascritto nel verbale anche il sesso del conducente che era stato visto utilizzare il telefono mentre guidava. La guidatrice-proprietaria, avendo precedenti penali, con molta sfrontatezza aveva dichiarato di non essere lei alla guida, per evitare la decurtazione dei punti e la sospensione della patente. Il comportamento della donna è stato considerato dai giudici di ostacolo all’applicazione del beneficio della non punibilità per tenuità del fatto e, in merito al reato di falso ideologico, punito secondo l’articolo 483 del Codice penale, hanno stabilito che il reato c’è quando “la dichiarazione del privato sia trasfusa in un atto pubblico destinato a provare la verità dei fatti attestati”.