La destinazione dell’area privata all’uso libero, senza limiti all’accesso, estende la copertura assicurativa dell’RCA per gli eventi sinistri che avvengono al suo interno.
In questi termini, la Cassazione equipara la strada privata alla circolazione pubblica quando può ragionevolmente sostenersi che per le circostanze di fatto la proprietà privata è di fatto idonea al transito incontrollato dei veicoli.