Troppo spesso siamo abituati all’inciviltà e all’arroganza. A molti di noi sarà sicuramente capitato di trovarsi di fronte all’ennesima situazione spiacevole di vedere il proprio mezzo regolarmente parcheggiato ed ostruita l’uscita. Clacson che rombano, le urla per richiamare l’attenzione del disattento trasgessore “scusi è la sua?”. Tutto vano e niente via di uscita.

 

Ebbene lo smarrito protagonista (vuoi per noncuranza, vuoi per la troppa fretta, vuoi per intenzione) che posteggia la sua auto ostruendo l’uscita di un altro soggetto dal proprio stallo, forse non sa che la sua condotta oltre ad integrare una violazione amministrativa (art. 158 Codice della strada, che prevede al massimo un tenue multa), integra anche il reato di violenza privata (art. 610 codice penale, con reclusione fino a quattro anni). È irrilevante che la condotta incriminata duri pochi minuti. I giudici della Cassazione sottolineano infatti che il reato in esame ha natura istantanea. Questo  significa che per la consumazione del reato è irrilevante che la condotta criminosa si protragga nel tempo. Gli Ermellini sottolineano che «il requisito della violenza si identifica con qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente della libertà di determinazione e di azione la persona offesa» che quindi «è costretta a fare, tollerare od omettere qualcosa contro la propria volontà».

 

Il reato, infatti, parla di “chiunque costringa altri, con violenza o minaccia, a fare, tollerare od omettere qualche cosa”. La legge, pertanto, non ammette ignoranza e nemmeno la maleducazione.