A poco meno di un anno dall’entrata in vigore dell’omicidio stradale, il Tribunale di Padova ha bocciato, per manifesta infondatezza, la questione di costituzionalità dell’art. 589-bis c.p.

Questo lo stralcio – pur opinabile – dell’ordinanza.

Il Legislatore, nella sua piena discrezionalità, ha ritenuto di formulare delle pene edittali, soprattutto nel minimo, più alte per l’omicidio stradale in ragione della particolare gravità della condotta stessa ed anche della frequenza con cui evidentemente essa avviene, soprattutto con le modalità aggravate. Quindi … di ritenere maggiormente grave questa condotta rispetto ad altre forme di omicidio colposo.

Ma altro è il punto di rilevante interesse della pronuncia.
Il giudice, infatti, ha ritenuto legittimata alla costituzione di parte civile un’associazione rappresentativa degli interessi diffusi che vengono violati dalla commissione del reato.
Il riferimento normativo è evidentemente agli artt. 91-95 del codice di rito penale – che prevede l’istituto processuale dell’intervento. Si tratta di una posizione simile a quella della parte civile ma attenuata.
In altre parole, se l’idea retributiva della pena resta di monopolio dello Stato, l’associazione esponenziale degli interessi lesi dal reato, può efficacemente affiancarsi alle Istituzioni nell’attività di prevenzione/repressione dei delitti di colposa offesa stradale alla vita e all’incolumità individuale.

 

Avv. Fabio Piccioni

del Foro di Firenze